Art. 3 Modifica dell'art. 20 del decreto ministeriale 7 giugno 2018 1. L'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Misura premi per il settore latte). - 1. La quota pari al 15,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle vacche da latte di eta' superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 2. Possono accedere al premio di cui comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. 3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 3 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti: tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml. 4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualita' certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2. 5. La quota pari al 5,93 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata per premi alle vacche da latte di eta' superiore ai venti mesi associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 6. Possono accedere al premio di cui comma 5, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno uno dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma 2, fatti salvi i parametri di legge. 7. L'importo unitario dei premi e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento delle misure di cui ai commi 1 e 5 e il rispettivo numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato. Detti premi non sono tra loro cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il settore carne di cui all'articolo 21. 8. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. 9. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 8 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto. 10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.»