Art. 3 
 
           Modifica dell'art. 20 del decreto ministeriale 
                            7 giugno 2018 
 
  1. L'art. 20 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 20 (Misura premi per il settore latte). - 1. La quota  pari
al 15,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e'  assegnata
alla misura premi alle vacche da latte di  eta'  superiore  ai  venti
mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono  identificati  e
registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal  regolamento
(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
437/2000. L'aiuto spetta al  richiedente  detentore  della  vacca  al
momento del parto. 
    2. Possono accedere al premio di cui comma  1,  i  produttori  di
latte i cui  capi  appartengano  ad  allevamenti  che,  nell'anno  di
presentazione della  domanda,  rispettino  almeno  due  dei  seguenti
requisiti qualitativi ed igienico sanitari: 
      tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; 
      tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000; 
      contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml. 
    3. Nel caso in cui due parametri di  cui  al  comma  3  siano  in
regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti: 
      tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; 
      tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; 
      contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml. 
    4. In deroga  a  quanto  stabilito  nei  commi  2  e  3,  i  capi
appartenenti  ad  allevamenti  inseriti  in  circuiti  produttivi  di
formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica
protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei  regimi  di
qualita' certificati  ai  sensi  dell'articolo  16,  lettera  b)  del
regolamento (UE) n.  1305/2013,  devono  rispettare,  fatti  salvi  i
parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2. 
    5. La quota pari al 5,93 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, e'  assegnata  per  premi  alle  vacche  da  latte  di  eta'
superiore ai venti mesi associate, per almeno sei mesi, ad un  codice
di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento  (UE)  n.  1305/2013,
che partoriscono nell'anno  e  i  cui  vitelli  sono  identificati  e
registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal  regolamento
(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
437/2000. L'aiuto spetta al  richiedente  detentore  della  vacca  al
momento del parto. 
    6. Possono accedere al premio di cui comma  5,  i  produttori  di
latte i cui  capi  appartengano  ad  allevamenti  che,  nell'anno  di
presentazione della domanda,  rispettino  almeno  uno  dei  requisiti
qualitativi ed igienico sanitari di cui al comma  2,  fatti  salvi  i
parametri di legge. 
    7. L'importo unitario dei premi e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento delle misure di cui
ai commi 1 e 5 e il rispettivo numero  delle  vacche  ammissibili  al
sostegno  nell'anno  considerato.  Detti  premi  non  sono  tra  loro
cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il  settore  carne  di
cui all'articolo 21. 
    8. La quota pari allo 0,88 per cento destinata  al  finanziamento
del sostegno accoppiato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  e'
assegnata alla misura premi alle bufale di eta' superiore  ai  trenta
mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono  identificati  e
registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal  regolamento
(CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
437/2000. 
    9. L'importo unitario del premio e' determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al  finanziamento  della  misura  ai
sensi del comma 8 e il numero delle bufale  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore  della
bufala al momento del parto. 
    10. Il periodo di riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.»