Art. 4 
 
           Modifica dell'art. 21 del decreto ministeriale 
                            7 giugno 2018 
 
  1. L'art. 21 del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 21 (Misura premi per il settore  carne  bovina).  -  1.  La
quota  pari  al  5,57  per  cento  dell'importo  annuo  destinato  al
finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2,
e' assegnata alla misura premi vacche nutrici di  eta'  superiore  ai
venti mesi iscritte nei Libri genealogici o nel  registro  anagrafico
delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato
V, facente parte integrante del presente  decreto,  che  partoriscono
nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati  secondo  le
modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE)  n.  1760/2000  e
dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  437/2000.  L'aiuto
spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.  Ai
fini dell'ammissibilita' all'aiuto, sono inclusi,  dalla  data  della
loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro
anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento. 
    2. L'importo unitario del premio e' determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
    3. La quota pari al 3,13 per cento dell'importo  annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta' superiore
ai venti mesi, iscritte ai Libri genealogici  delle  razze  Chianina,
Marchigiana, Maremmana, Romagnola,  Podolica  e  Piemontese,  facenti
parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione  della  razza
finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite
infettiva del bovino. 
    4. L'importo unitario del premio e' determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
    5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici  non  iscritte
nei Libri genealogici o nel registro  anagrafico  e  appartenenti  ad
allevamenti non iscritti nella BDN come  allevamenti  da  latte,  che
partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati
secondo le modalita' e i termini previsti  dal  regolamento  (CE)  n.
1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n.  437/2000.
L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca  al  momento  del
parto. 
    6. L'importo unitario del premio e' determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
    7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per  un  periodo
non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 
    8. L'importo unitario del premio e' determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 7 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
    9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo  destinato
al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi  dell'articolo  19,
comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati  in  eta'
compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per  un  periodo
non inferiore a sei mesi  prima  della  macellazione,  certificati  a
denominazione di origine protetta o indicazione  geografica  protetta
di cui al  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  ovvero  appartenenti  ad
allevamenti aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale o  a
sistemi di etichettatura facoltativa  riconosciuti;  ovvero  allevati
dal richiedente per un periodo non inferiore  ai  dodici  mesi  prima
della macellazione. 
    10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 9 e il numero dei capi  macellati  ammissibili  al  sostegno
nell'anno considerato. 
    11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10  non  sono  fra  loro
cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il  settore  latte  di
cui all'articolo 20. 
    12. Il periodo di riferimento  per  l'applicazione  delle  misure
previste dal presente articolo coincide con l'anno solare. 
    13. L'allegato V, di cui al comma 1, e' aggiornato,  con  decreto
del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali  e
dello sviluppo rurale, a  seguito  di  successivi  riconoscimenti  ai
sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.»