Art. 4 Modifica dell'art. 21 del decreto ministeriale 7 giugno 2018 1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Misura premi per il settore carne bovina). - 1. La quota pari al 5,57 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato V, facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilita' all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 3. La quota pari al 3,13 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata per premi alle vacche nutrici di eta' superiore ai venti mesi, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino. 4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalita' e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. 6. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. 8. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e' assegnata alla misura premi ai bovini macellati in eta' compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualita' nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione. 10. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato. 11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono fra loro cumulabili ne' sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'articolo 20. 12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare. 13. L'allegato V, di cui al comma 1, e' aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione.»