Art. 2 L'utilizzo della sciabica da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei Compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria nell'ambito della GSA 9, cosi' come disciplinato nel Piano di gestione di cui all'art. 1, potra' essere consentito solo dopo la decisione della Commissione europea di autorizzazione prevista dall'art. 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1967/2006, in materia di valori minimi di distanza e profondita' per l'uso degli attrezzi da pesca. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2018 Il direttore generale: Rigillo