Art. 2 
 
  L'utilizzo della sciabica da natante  per  la  pesca  del  rossetto
(Aphia minuta) nei Compartimenti  marittimi  della  Toscana  e  della
Liguria nell'ambito della GSA 9, cosi' come disciplinato nel Piano di
gestione di cui all'art. 1, potra' essere  consentito  solo  dopo  la
decisione  della  Commissione  europea  di  autorizzazione   prevista
dall'art. 13, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1967/2006, in  materia
di valori minimi di distanza e profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da pesca. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 settembre 2018 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo