Art. 4 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1. La commercializzazione di integratori alimentari non conformi  a
quanto  previsto  dal  presente  decreto  e'  consentita  secondo  il
principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati
e commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o  in
Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell'EFTA,
parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1   e'   fornita   una
documentazione attestante che il prodotto e' legalmente in  commercio
come integratore alimentare nello Stato membro di provenienza dove le
sostanze e i preparati vegetali contenuti non sono considerati «nuovi
alimenti» ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.