Art. 4 Tipologia di operazioni e imprese target 1. Il Fondo investe, con le modalita' di cui all'art. 3, nelle imprese di cui al comma 2 per sostenere progetti di rilancio di attivita' e di asset di grandi imprese e complessi industriali di grandi dimensioni interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attivita' e/o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalita' di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti. 2. Le imprese oggetto dell'intervento del Fondo devono: a) avere un organico pari almeno a 250 dipendenti; b) operare nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati.