Art. 2 
 
                       Condizioni di utilizzo 
 
  1. Il logo «prodotto  di  montagna»  e'  utilizzato  esclusivamente
nell'etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti  previsti
dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato  (UE)  n.
665/2014 e dal Decreto. 
  2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a  titolo
gratuito,  da  tutti   gli   operatori   che   intendono   utilizzare
l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna»  secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto. 
  3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto  sulla
base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento  al
logo «prodotto di montagna» purche' non si  ingeneri  confusione  nel
consumatore.