Art. 2 Condizioni di utilizzo 1. Il logo «prodotto di montagna» e' utilizzato esclusivamente nell'etichettatura dei prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 e dal Decreto. 2. Il logo «prodotto di montagna» deve essere utilizzato, a titolo gratuito, da tutti gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualita' «prodotto di montagna» secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto. 3. Altri marchi, simboli e loghi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi possono essere utilizzati in abbinamento al logo «prodotto di montagna» purche' non si ingeneri confusione nel consumatore.