Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'allegato del  presente  decreto  puo'  essere  modificato  con
decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome. 
  2. Il presente decreto e'  sottoposto  ai  controlli  degli  Organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   successivo   alla   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 2 agosto 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745