Art. 3 Disposizioni finali 1. L'allegato del presente decreto puo' essere modificato con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome. 2. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 agosto 2018 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 745