DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO» Art. 1. Denominazione L'Indicazione geografica protetta «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.