(Disciplinare-art. 1)
 
     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 
              «MARRONE DI SERINO»/«CASTAGNA DI SERINO» 
 
                               Art. 1. 
                            Denominazione 
 
    L'Indicazione geografica protetta «Marrone  di  Serino»/«Castagna
di Serino» e' riservata ai frutti che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.