Art. 5. Metodo di ottenimento Le tecniche colturali da adottare per gli impianti dell'IGP «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» devono conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualita'. In particolare, si evidenzia quanto segue: Impianti e varieta': le varieta' utilizzabili sono la «Santimango» e la «Verdola». Portinnesti: si utilizza franco da seme. Sono ammessi anche i selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area interessata. Le tecniche di innesto utilizzate sono quella a «zufolo» e/o a «spacco». Potatura e forma d'allevamento: la forma d'allevamento e' del tipo a volume. La potatura di produzione deve essere eseguita almeno ogni 5 anni in modo da migliorare la qualita' del prodotto e garantire un rinnovo vegetativo periodico. Sulle piante di castagno vecchie, avente cioe' un'eta' di almeno 80 anni, e' prevista una potatura piu' intensa, di ricostituzione, almeno ogni 10 anni, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta con la fuoriuscita di nuovi rami. La potatura viene eseguita nel periodo che va dal primo novembre al trenta aprile. Lavorazione del terreno: non si effettuano lavorazioni del suolo successive all'impianto, favorendo lo sviluppo di un abbondante cotica erbosa. E' ammessa pero' la formazione di «lunette» o «gradoni» effettuati con piote erbose. Fertilizzazione: e' ammessa solo la concimazione con fertilizzanti organici. Difesa fitosanitaria: sono ammessi interventi di lotta ai parassiti della coltura solo se rientranti nelle norme di difesa fitosanitaria integrata e/o di lotta biologica previsti dal piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione Campania e dalle leggi vigenti. Pulitura del sottobosco: non e' ammesso il diserbo chimico nei castagneti, ma solo quello meccanico e/o fisico. Operazioni di raccolta: la raccolta dei frutti va effettuata a partire dal 25 settembre fino al 5 novembre e deve essere eseguita a mano o con raccoglitrici meccaniche idonee, purche' sia rispettata l'integrita' della coltura e del prodotto. Limite produttivo: la produzione massima annua di frutti e' fissata in 3 tonnellate per ettaro. Operazioni successive: le operazioni di cernita e calibratura sono eseguite sia manualmente che con idonee calibratrici meccaniche idonee, sempre che sia rispettata l'integrita' del prodotto. La «curatura», per mantenere le caratteristiche di freschezza del prodotto, viene effettuata dopo la raccolta, immergendo i marroni o le castagne in acqua a temperatura ambiente con o senza aggiunta di fermenti lattici per un periodo compreso tra i 4 e gli 8 giorni. Successivamente si provvedera' all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata, purche' venga salvaguardata l'integrita' e la qualita' del frutto. La «sterilizzazione» o disinfestazione da eventuali parassiti viene effettuata immergendo i frutti in acqua ad una temperatura compresa tra 45 °C e 52 °C per un tempo variabile dai 35 ai 50 minuti purche' venga salvaguardata l'integrita' e la qualita' del frutto. Immediatamente dopo, vengono immersi in un bagno di acqua fredda alla temperatura compresa dai 4 °C ai 12 °C, per almeno 15 minuti, in modo da suscitare uno shock termico e successivamente si provvedera' all'asciugatura con ventilazione naturale o forzata. L'essiccazione dei «Marroni/Castagne in guscio» e' ottenuta attraverso l'alloggiamento degli stessi su metati o graticci, con fuoco lento e continuo per un massimo di 15 giorni e con legna di qualunque essenza, purche' ricavata nell'areale di produzione. E' ammessa l'essiccazione anche con l'impiego di aria calda o mediante utilizzo di forni. L'essiccazione dei «Marroni/Castagne sgusciati interi» e' ottenuta, per la fase dell'essiccazione, in modo identico a quelli in guscio mentre la sgusciatura del pericarpo e dell'episperma avviene successivamente in modo manuale o meccanicamente, purche' venga salvaguardata l'integrita' e la qualita' del frutto. La «pelatura» puo' avvenire a vapore o con la tecnica del brûlage. E' ammessa la surgelazione del prodotto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tutte le operazioni descritte nel presente articolo devono avvenire all'interno dell'areale di produzione di cui all'art. 3.