(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
                 Area delle posizioni organizzative 
 
    1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono,  con
assunzione diretta  di  elevata  responsabilita'  di  prodotto  e  di
risultato: 
      a)  lo  svolgimento  di  funzioni  di   direzione   di   unita'
organizzative di particolare complessita', caratterizzate da  elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
      b)  lo  svolgimento  di  attivita'  con   contenuti   di   alta
professionalita', comprese quelle comportanti anche  l'iscrizione  ad
albi  professionali,  richiedenti  elevata  competenza  specialistica
acquisita attraverso titoli  formali  di  livello  universitario  del
sistema educativo e di istruzione  oppure  attraverso  consolidate  e
rilevanti   esperienze   lavorative   in   posizioni    ad    elevata
qualificazione professionale o  di  responsabilita',  risultanti  dal
curriculum. 
    2. Tali  posizioni  possono  essere  assegnate  esclusivamente  a
dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e  per  effetto
di un incarico a termine conferito in conformita'  all'art.  14.  Nel
caso in cui siano privi di posizioni  di  categoria  D,  la  presente
disciplina si applica: 
      a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle  categorie
C o B; 
      b) presso le ASP e le IPAB, ai  dipendenti  classificati  nella
categoria C. 
    3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del
CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del  22  gennaio  2004,
gia'  conferiti  e  ancora  in  atto,  proseguono  o  possono  essere
prorogati fino alla definizione del  nuovo  assetto  delle  posizioni
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure  e  dei
relativi criteri generali  previsti  dal  comma  1  dell'art.  14  e,
comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL.