Art. 13. Area delle posizioni organizzative 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilita' di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unita' organizzative di particolare complessita', caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attivita' con contenuti di alta professionalita', comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilita', risultanti dal curriculum. 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformita' all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. 3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, gia' conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.