(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
       Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative 
 
    1. Negli enti privi di personale con  qualifica  dirigenziale,  i
responsabili   delle   strutture   apicali,   secondo   l'ordinamento
organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni  organizzative
disciplinate dall'art. 13. 
    2. In  materia  di  conferimento  degli  incarichi  di  posizione
organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lettera
a),  trova  applicazione,  in  via  esclusiva,  la  disciplina  della
suddetta  clausola  contrattuale   per   la   parte   relativa   alla
individuazione della categoria  dei  lavoratori  che  possono  essere
incaricati della responsabilita' delle posizioni organizzative  negli
enti privi di  personale  con  qualifica  dirigenziale,  anche  nella
vigenza dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. 
    3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei  comuni
privi di posizioni dirigenziali, la cui  dotazione  organica  preveda
posti di categoria D, ove tuttavia non siano in  servizio  dipendenti
di categoria D oppure nei casi  in  cui,  pure  essendo  in  servizio
dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire
agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per  la
carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al  fine
di  garantire  la  continuita'   e   la   regolarita'   dei   servizi
istituzionali,  e'  possibile,  in  via  eccezionale  e   temporanea,
conferire l'incarico di posizione  organizzativa  anche  a  personale
della categoria C, purche' in possesso delle necessarie capacita'  ed
esperienze professionali. 
    4. I comuni possono avvalersi della particolare facolta'  di  cui
al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in  cui  una  eventuale
reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano gia'  state
avviate le procedure per l'acquisizione di personale della  categoria
D. In tale ipotesi, potra' eventualmente procedersi anche alla revoca
anticipata dell'incarico conferito. 
    5. Il dipendente della categoria C, cui sia  stato  conferito  un
incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto
alla sola retribuzione di posizione e di risultato  previste  per  la
posizione organizzativa nonche', sussistendone i  presupposti,  anche
ai compensi aggiuntivi dell'art. 18, con  esclusione  di  ogni  altro
compenso o elemento retributivo, ivi  compreso  quello  per  mansioni
superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14 settembre 2000. 
    6.  Nelle  ipotesi  di  conferimento  di  incarico  di  posizione
organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale  presso  altro
ente  o  presso  servizi  in  convenzione,  ivi  compreso   il   caso
dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di  comuni,  secondo
la disciplina gia' prevista dagli articoli 13 e 14 del  CCNL  del  22
gennaio 2004, le retribuzioni di posizione e di risultato,  ferma  la
disciplina generale,  sono  corrisposte  secondo  quanto  di  seguito
precisato e specificato: 
      l'ente di provenienza continua a corrispondere le  retribuzioni
di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti,
riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della  prestazione
lavorativa e con onere a proprio carico; 
      l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso  il  quale
e' stato disposto l'utilizzo  a  tempo  parziale  corrispondono,  con
onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e  di  risultato
in base alla graduazione della posizione  attribuita  e  dei  criteri
presso gli stessi stabiliti,  con  riproporzionamento  in  base  alla
ridotta prestazione lavorativa; 
      al fine di compensare la maggiore gravosita' della  prestazione
svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti  di  cui  al  precedente
alinea possono altresi' corrispondere con oneri a proprio carico, una
maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del
precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa. 
    7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in  materia  di
conferimento, revoca e di durata degli stessi,  trovano  applicazione
le regole generali dell'art. 14.