(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
                             Turnazioni 
 
    1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze  organizzative  e
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro.  Il  turno
consiste in una effettiva rotazione  del  personale  in  prestabilite
articolazioni orarie giornaliere. 
    2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini  della
corresponsione della relativa indennita', devono  essere  distribuite
nell'arco di un mese, sulla base della  programmazione  adottata,  in
modo da attuare una  distribuzione  equilibrata  ed  avvicendata  dei
turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto,
notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente. 
    3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su  turni  devono  essere
osservati i seguenti criteri: 
      a) la ripartizione del personale nei vari turni  deve  avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno; 
      b) l'adozione dei turni puo' anche  prevedere  una  parziale  e
limitata sovrapposizione tra il personale subentrante  e  quello  del
turno precedente, con durata limitata  alle  esigenze  dello  scambio
delle consegne; 
      c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere  garantito
un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive; 
      d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono  essere
attuati in strutture operative che prevedano un  orario  di  servizio
giornaliero di almeno 10 ore; 
      e)  per  turno  notturno  si  intende  il  periodo   lavorativo
ricompreso dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del giorno  successivo;  per
turno  notturno-festivo  si  intende  quello  che  cade  nel  periodo
compreso tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e  le  ore  6,00  del
giorno festivo e dalle ore 22,00 del giorno festivo alle ore 6,00 del
giorno successivo. 
    4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle  dovute  a
eventi  o  calamita'  naturali,  il   numero   dei   turni   notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere
superiore a 10. 
    5. Al fine di compensare interamente il disagio  derivante  dalla
particolare  articolazione  dell'orario  di  lavoro,   al   personale
turnista e' corrisposta una indennita', i cui valori  sono  stabiliti
come segue: 
      a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e  le
22,00): maggiorazione  oraria  del  10%  della  retribuzione  di  cui
all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL del 9 maggio 2006; 
      b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL  del  9
maggio 2006; 
      c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del  50%  della
retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL  del  9
maggio 2006. 
    6. L'indennita' di cui al comma 5,  e'  corrisposta  per  i  soli
periodi di effettiva prestazione in turno. 
    7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si  fa  fronte,  in
ogni caso, con le risorse previste dall'art. 67. 
    8. Il personale che si trovi in particolari situazioni  personali
e familiari, di cui all'art. 27, comma 4 puo',  a  richiesta,  essere
escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 53, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello  stato  di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita  del
bambino.