(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                            Reperibilita' 
 
    1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti,  puo'
essere  istituito  il  servizio  di  pronta  reperibilita'.  Esso  e'
remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai  relativi
oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67.
Tale importo e' raddoppiato  in  caso  di  reperibilita'  cadente  in
giornata festiva, anche  infrasettimanale  o  di  riposo  settimanale
secondo il turno assegnato. 
    2. In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il  posto
di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. 
    3. Ciascun dipendente non puo' essere messo in reperibilita'  per
piu' di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra piu'
soggetti anche volontari. 
    4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 4, e' possibile elevare il limite di cui al  comma
3 nonche' la misura dell'indennita' di cui al comma  1,  fino  ad  un
massimo di € 13,00. 
    5. L'indennita' di reperibilita' di  cui  ai  commi  1  e  4  non
compete durante l'orario di servizio  a  qualsiasi  titolo  prestato.
Detta indennita' e' frazionabile in misura non  inferiore  a  quattro
ore  ed  e'  corrisposta  in  proporzione  alla  sua  durata   oraria
maggiorata, in tal caso, del 10%.  Qualora  la  pronta  reperibilita'
cada di domenica o comunque di riposo settimanale  secondo  il  turno
assegnato,  il  dipendente  ha  diritto  ad  un  giorno   di   riposo
compensativo anche se non e' chiamato a  rendere  alcuna  prestazione
lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del  riposo  compensativo,
il lavoratore e' tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di
lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo  non  comporta,
comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. 
    6. In caso  di  chiamata,  le  ore  di  lavoro  prestate  vengono
retribuite come lavoro straordinario o compensate,  a  richiesta,  ai
sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art.  38-bis,  del  CCNL  del  14
settembre 2000 o con equivalente recupero orario; per le  stesse  ore
e' esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4. 
    7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione  nell'ipotesi
di chiamata del lavoratore in reperibilita'  cadente  nella  giornata
del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale  ipotesi
trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.  24,  comma
1, del CCNL del 14 settembre 2000.