Art. 24. Reperibilita' 1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, puo' essere istituito il servizio di pronta reperibilita'. Esso e' remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo e' raddoppiato in caso di reperibilita' cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 2. In caso di chiamata l'interessato dovra' raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. 3. Ciascun dipendente non puo' essere messo in reperibilita' per piu' di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra piu' soggetti anche volontari. 4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e' possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonche' la misura dell'indennita' di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00. 5. L'indennita' di reperibilita' di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e' corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilita' cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non e' chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore e' tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale. 6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore e' esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4. 7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilita' cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2000.