(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
           Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge 
                    che presti servizi all'estero 
 
    1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo'
chiedere,  compatibilmente  con   le   esigenze   di   servizio,   il
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non  ritenga
di poterlo destinare a prestare servizio nella  stessa  localita'  in
cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un
suo trasferimento nella localita' in questione. 
    2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma  1  puo'  avere  una
durata  corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane   la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva  permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa.