Art. 56-quater. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lettera c), e 5, del decreto legislativo n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalita' in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali; b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72; c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.