(Allegato-art. 56 quater)
                           Art. 56-quater. 
               Utilizzo dei proventi delle violazioni 
                       del codice della strada 
 
    1. I proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  riscossi
dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208,
commi 4 lettera c), e 5, del decreto  legislativo  n.  285/1992  sono
destinati, in coerenza con le previsioni legislative,  alle  seguenti
finalita' in favore del personale: 
      a) contributi datoriali al Fondo  di  previdenza  complementare
Perseo-Sirio; e' fatta salva la volonta' del lavoratore di conservare
comunque l'adesione eventualmente gia' intervenuta  a  diverse  forme
pensionistiche individuali; 
      b) finalita' assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare
integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72; 
      c) erogazione di incentivi monetari collegati  a  obiettivi  di
potenziamento dei servizi di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza
urbana e stradale.