(Allegato-art. 56 quinquies)
                         Art. 56-quinquies. 
                   Indennita' di servizio esterno 
 
    1. Al personale che, in via continuativa,  rende  la  prestazione
lavorativa ordinaria giornaliera in  servizi  esterni  di  vigilanza,
compete una indennita' giornaliera, il  cui  importo  e'  determinato
entro i seguenti valori minimi e massimi  giornalieri:  euro  1,00  -
euro 10,00. 
    2. L'indennita' di cui al comma 1 e' commisurata alle giornate di
effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa  interamente  i
rischi e disagi connessi all'espletamento dello  stesso  in  ambienti
esterni. 
    3. L'indennita' di cui al presenta articolo: 
      a) e' cumulabile con l'indennita' di turno, di cui all'art. 23,
comma 5; 
      b) e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 37, comma 1,
lettera b), del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
      c) e' cumulabile  con  i  compensi  connessi  alla  performance
individuale e collettiva; 
      d) non e' cumulabile con l'indennita' di cui all'art. 70-bis. 
    4. Gli oneri per la  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al
presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate  di  cui
all'art. 67. 
    5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo
contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.