(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1.  Le  violazioni  da  parte  dei  dipendenti,  degli   obblighi
disciplinati  all'art.  57   danno   luogo,   secondo   la   gravita'
dell'infrazione,    all'applicazione    delle    seguenti    sanzioni
disciplinari previo procedimento disciplinare: 
      a) rimprovero verbale, con le modalita' di cui al comma 4; 
      b) rimprovero scritto (censura); 
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione; 
      d) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni; 
      e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi; 
      f) licenziamento con preavviso; 
      g) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo  n.  165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3, anche con riferimento alla previsione di cui all'art.  55-septies,
comma 6. 
    3. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per  le  forme  e  i
termini  del  procedimento  disciplinare  trovano   applicazione   le
previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
    4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio  il
dipendente, previa  audizione  del  dipendente  a  difesa  sui  fatti
addebitati, procede all'irrogazione  della  sanzione  del  rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve  risultare  nel  fascicolo
personale. 
    5. Non puo' tenersi  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. 
    6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il  dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli  sia
incorso. 
    7. Resta,  in  ogni  caso,  fermo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo n. 116 del 2016 e quanto previsto dall'art. 55 e seguenti
del decreto legislativo n. 165/2001.