(Allegato-art. 64)
                              Art. 64. 
                 Incrementi degli stipendi tabellari 
 
    1. Gli stipendi tabellari, come previsti  dall'art.  2  del  CCNL
sottoscritto il 31 luglio 2009 del biennio economico 2008-2009,  sono
incrementati degli importi mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',
indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 
    2. Gli importi annui lordi degli stipendi  tabellari,  risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B. 
    3. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale  riconosciuta  con  decorrenza  2010  cessa  di   essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed  e'  conglobata  nello
stipendio tabellare, come indicato  nell'allegata  Tabella  C.  Nella
medesima tabella e' altresi' prevista, con la stessa  decorrenza,  in
corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione,
a cui si  accede  mediante  progressione  economica  a  carico  delle
risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67.