Art. 64. Incrementi degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C. Nella medesima tabella e' altresi' prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67.