(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
    1. Salvo  diversa  previsione  del  CCNL,  gli  incrementi  dello
stipendio tabellare previsti dall'art. 64 (Incrementi degli  stipendi
tabellari) hanno effetto, dalle  singole  decorrenze,  su  tutti  gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 
    2. Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera'  dal
servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza  del  presente
contratto, le misure degli incrementi di cui all'art. 64  (Incrementi
degli stipendi tabellari) hanno effetto integralmente, alle  scadenze
e  negli  importi  previsti  nella   tabella   A,   ai   fini   della
determinazione  del   trattamento   di   quiescenza.   Agli   effetti
dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita'  sostitutiva
del preavviso, del TFR nonche' di quella prevista dall'art. 2122  del
codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti  maturati  alla
data di cessazione del rapporto. 
    3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS  nello
stipendio tabellare di cui all'art.  29,  commi  3  e  4,  e  di  cui
all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004.