(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
               Misure per disincentivare elevati tassi 
                      di assenza del personale 
 
    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  7,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 67,  comma
3, non  possono  essere  incrementate,  rispetto  al  loro  ammontare
riferito all'anno precedente; tale limite permane  anche  negli  anni
successivi, fino a quando gli obiettivi di  miglioramento  non  siano
stati  effettivamente  conseguiti.  La   contrattazione   integrativa
disciplina  gli  effetti  del  presente   comma   sulla   premialita'
individuale.