(Allegato-art. 70 ter)
                            Art. 70-ter. 
                           Compensi ISTAT 
 
    1. Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale
per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche
e censimenti permanenti, rese al di fuori  dell'ordinario  orario  di
lavoro. 
    2. Gli oneri concernenti l'erogazione  dei  compensi  di  cui  al
presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota  parte
del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e
dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita  nel
Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera c).