(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
               Contrattazione collettiva integrativa: 
                          tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di
ripartizione delle risorse tra le diverse modalita'  di  utilizzo  di
cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati  con
cadenza annuale. 
    2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale  di  cui
all'art. 7, comma  3  entro  trenta  giorni  dalla  stipulazione  del
presente contratto. 
    3. L'ente convoca la delegazione sindacale  di  cui  all'art.  7,
comma  1  per  l'avvio  del  negoziato,  entro  trenta  giorni  dalla
presentazione  delle  piattaforme  e  comunque  non  prima  di   aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa e decisione, sulle materie di cui  all'art.  7,  comma  4,
lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z). 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h),  i),  j),
u), v), w) ed il protrarsi delle trattative  determini  un  oggettivo
pregiudizio  alla  funzionalita'  dell'azione   amministrativa,   nel
rispetto dei principi di comportamento di  cui  all'art.  10,  l'ente
interessato  puo'  provvedere,  in  via  provvisoria,  sulle  materie
oggetto del mancato accordo, fino alla  successiva  sottoscrizione  e
prosegue le trattative al fine di  pervenire  in  tempi  celeri  alla
conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle  sessioni
negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo  n.
165/2001 e'  fissato  in  45  giorni,  eventualmente  prorogabili  di
ulteriori 45. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  governo
competente dell'ente puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    7. I contratti collettivi integrativi devono  contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso   ciascuna   ente,   dei   successivi   contratti   collettivi
integrativi. 
    8.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.