Art. 20. Trattamento economico accessorio degli incarichi 1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Condizioni di lavoro e incarichi» ed e' costituito dall'indennita' d'incarico. Restano ferme la corresponsione dell'indennita' professionale specifica per i profili per i quali e' prevista, nonche' dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III (Indennita'). 2. L'indennita' relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso e' comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. 3. L'indennita' d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilita', in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o Ente. 4. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione e' soggetto a specifica valutazione annuale nonche' a valutazione finale al termine dell'incarico. 5. La valutazione annuale e' effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo da' titolo alla corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione finale e' rilevante per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi.