Art. 27. Orario di lavoro 1. L'orario di lavoro ordinario e' di 36 ore settimanali ed e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. 2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti obiettivi: ottimizzazione delle risorse umane; miglioramento della qualita' della prestazione; ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche; erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza. 3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro; b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore; c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali; d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza; e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico; f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore; g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti; h) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale. 4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e' inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, puo' essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g). 5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. 6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e' accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 75 (Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti. Per i dipendenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro. 8. Con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a sei mesi. 9. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attivita' lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. 10. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti. 11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attivita', tra entrata e uscita, purche' risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unita' operative che garantiscono la continuita' assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purche' risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.