Art. 28. Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalita' stabilite ai sensi del comma 3. 2. All'inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalita' di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilita' solo i dipendenti in servizio presso le unita' operative con attivita' continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unita'. 5. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilita' va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l'attivita' viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Banca delle ore). 7. La pronta disponibilita' ha durata di dodici ore e da' diritto ad una indennita' di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. 7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo nei giorni festivi. 8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennita' e' corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%. 10. Il personale in pronta disponibilita' chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti. 11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente piu' di sei turni di pronta disponibilita' al mese. 12. Possono svolgere la pronta disponibilita' i dipendenti addetti alle attivita' operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo e' escluso dalla pronta disponibilita': a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo; b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico; c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria. 13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura. 14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilita', in base alle proprie esigenze organizzative. 15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall'Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilita' che abbiano carattere di stabilita', si potra' destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalita' del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l'importo dell'indennita' di cui al comma 7 del presente articolo.