(Allegato-art. 83)
                              Art. 83. 
 
  Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 
 
    1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art.  7,  le  parti
analizzano i  dati  sulle  assenze  del  personale,  anche  in  serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede  di
analisi  dei  dati,  siano  rilevate  assenze  medie  che  presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto  a  benchmark  di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e  non  oggettivamente  motivabili  concentrazioni  di  assenze,   in
continuita' con le giornate festive e di  riposo  settimanale  e  nei
periodi in cui e'  piu'  elevata  la  domanda  di  servizi  da  parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire  obiettivi
di miglioramento. 
    2. Nei casi in  cui,  sulla  base  di  dati  consuntivi  rilevati
nell'anno successivo, non siano stati  conseguiti  gli  obiettivi  di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 80,  comma
4 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ed all'art.  81,  comma  4
(Fondo premialita' e fasce) non possono essere incrementate, rispetto
al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale  limite  permane
anche  negli  anni  successivi,  fino  a  quando  gli  obiettivi   di
miglioramento  non  siano   stati   effettivamente   conseguiti.   La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente  comma
sulla premialita' individuale.