Art. 84. Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali 1. Al fine di assicurare l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, la contrattazione integrativa destina la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 80, comma 4 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all'art. 81 comma 4 (Fondo premialita' e fasce), con esclusione di quelle derivanti da disposizioni di legge, al finanziamento degli istituti di cui all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce) e, specificamente, ai premi di cui all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce) almeno il 30% di tali risorse.