Art. 87. Indennita' per l'assistenza domiciliare 1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti sociali(ivi inclusi gli esperti - poi senior ai sensi dell'art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonche' agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennita' giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno di servizio prestato: a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58 lordi; b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi; 2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed e' cumulabile con le altre indennita' per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalita', anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione. 3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).