Art. 88. Indennita' SERT 1. Al personale addetto ai SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di appartenenza, e' confermata l'attribuzione di una indennita' giornaliera per ogni giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata: a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03 lordi; b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi. 2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata ed e' cumulabile con le altre indennita' per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione. 3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).