IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle Universita'; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5: A. comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), il quale prevede la «introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»; B. comma 1, lettera b), e comma 4, lettera f), il quale prevede la «introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione di quanto indicato al predetto punto A); Visto il decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' 2016-2018; Visto il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari; Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che: (comma 1) «per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»; (comma 2) «la determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento; b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori; c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'Ateneo; d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti»; (comma 2-bis) «a decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»; (comma 3) «al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'Ateneo»; (comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione...»; (comma 6) «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»; (comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»; (comma 8) «ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di Ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»; Visto il decreto ministeriale n. 610 del 9 agosto 2017, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto del FFO per l'anno 2017, e, in particolare, l'art. 2, lettera a), il quale prevede che una quota del 20% dell'FFO al netto degli interventi con vincolo di destinazione sia ripartita in base al costo standard; Visto il decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attivita' di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1181055 del 17 luglio 2018, con la quale sono stati forniti i dati utilizzati per il calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla capacita' contributiva degli studenti e all'accessibilita' delle sedi universitarie; Visto il parere della CRUI in data 19 luglio 2018; Visto il parere dell'ANVUR in data 25 luglio 2018; Decreta: Art. 1 Modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso 1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, pari a: =================================== | Anno | Percentuale | +=========+=======================+ | 2018 | 22% | +---------+-----------------------+ | 2019 | 24% | +---------+-----------------------+ | 2020 | 26% | +---------+-----------------------+ 2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso indicate: i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso, come specificati dall'art. 2; ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3; iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art. 4; Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di calcolo di cui all'art. 5. 3. Il presente decreto si applica alle Universita' statali, con l'esclusione delle Scuole superiori e delle Universita' per stranieri ad ordinamento speciale.