Art. 2 
 
                       Definizione di studente 
 
  1. In relazione a  quanto  previsto  dall'art.  12,  comma  1,  del
decreto-legge, il calcolo del  costo  standard  fa  riferimento  allo
studente  in  corso,  inteso  come  studente  regolarmente   iscritto
nell'Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per
l'anno accademico di riferimento, da un numero  di  anni  complessivi
non superiore alla durata normale del corso frequentato. 
  2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione  a  quanto
previsto dall'art. 12, comma  8,  del  decreto-legge,  sono  altresi'
presi in considerazione gli studenti iscritti  al  primo  anno  fuori
corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo secondo
quanto indicato al comma 1, da un  numero  di  anni  complessivi  non
superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato  di  un
anno. 
  3. Gli studenti iscritti part-time sono  considerati  in  relazione
alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.
Gli studenti iscritti ai corsi interateneo sono considerati  per  una
quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti.