IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  commissione  del  14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino (di seguito denominata «Legge»); 
  Visto l'art. 41 della Legge, concernente disposizioni generali  sui
consorzi di tutela per le denominazioni di origine e  le  indicazioni
geografiche protette; 
  Visto in particolare l'art. 41, comma 4, lettere a) e b)  il  quale
prevede la possibilita' per il consorzio di tutela di  contribuire  a
migliorare  il  coordinamento  dell'immissione  sul   mercato   della
denominazione tutelata, la  definizione  di  piani  di  miglioramento
della qualita' del prodotto nonche' di organizzare  e  coordinare  le
attivita'  delle  categorie  interessate  alla  produzione  ed   alla
commercializzazione della denominazione tutelata; 
  Visto inoltre l'art. 41, comma 5 il quale dispone che il  consorzio
di tutela svolge l'attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase
del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF ed in  raccordo  con
le regioni, avvalendosi, per lo svolgimento  di  tale  attivita',  di
agenti vigilatori ai quali e' attribuita  la  qualifica  di  pubblica
sicurezza; 
  Visto  altresi'  il  comma  7  del  citato  art.  41  che   prevede
l'individuazione delle procedure e delle modalita' in base alle quali
il  consorzio  di  tutela  riconosciuto  garantisce  una  corretta  e
trasparente informazione sulle funzioni svolte ai sensi dell'art. 41,
comma 4, a tutti i soggetti inseriti nel sistema di  controllo  della
denominazione tutelata; 
  Visto inoltre il comma 8 del citato art. 41  il  quale  prevede  la
determinazione dei criteri e delle modalita' per richiedere, da parte
del consorzio di tutela riconosciuto ad esercitare le funzioni di cui
all'art.  41,  comma  4,  ai  nuovi   soggetti   utilizzatori   della
denominazione tutelata al momento della loro immissione al sistema di
controllo, il contributo di avviamento di  cui  al  decreto-legge  23
ottobre 2008, n. 162, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22
dicembre 2008, n. 201; 
  Visto l'art. 41, comma 12, il  quale  prevede  l'emanazione  di  un
decreto nel quale siano stabilite le  condizioni  per  consentire  ai
consorzi di  svolgere  le  attivita'  di  promozione,  valorizzazione
tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla denominazione dei consorzi  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per
i quali risultano incaricati; 
  Visto altresi' l'art. 41, comma 12, ultimo periodo della Legge,  il
quale dispone che siano  individuate  le  cause  di  incompatibilita'
degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresi'
le cause di incompatibilita'  relative  agli  incarichi  dirigenziali
svolti presso i consorzi di tutela; 
  Visto l'art. 39 della Legge  che  prevede  la  possibilita'  per  i
consorzi di tutela, in particolari annate  climatiche,  di  formulare
alle regioni proposte relative all'attuazione  della  gestione  delle
produzioni; 
  Visto l'art. 44 della Legge ed in particolare il comma 9, il  quale
prevede che il consorzio di tutela rappresentativo ai sensi dell'art.
41, comma 4 rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad
una DOP o IGP tutelata,  nell'etichettatura,  nella  presentazione  o
nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati; 
  Visto l'art. 82 della Legge  che  stabilisce  che  siano  comminate
sanzioni nei confronti del consorzio di tutela  autorizzato  che  non
ottemperi alle prescrizioni ed agli obblighi che derivano dal decreto
di riconoscimento; 
  Visti l'art. 90 della Legge ed in particolare il comma 3  il  quale
prevede l'applicazione, fino all'emanazione dei  decreti  applicativi
della legge, delle disposizioni  dei  decreti  attuativi  emanati  ai
sensi della preesistente normativa nazionale  e  dell'Unione  europea
che non siano in contrasto con le materie disciplinate dalla legge  e
dalla normativa europea; 
  Visto l'art. 91 della Legge  che  disciplina,  in  particolare,  al
comma 1, lettera c) l'abrogazione del decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61; 
  Considerato  che  l'art.  41  della   Legge   non   disciplina   il
riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP  e
ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere un periodo transitorio di  un
anno per  consentire  la  cessazione  degli  incarichi  conferiti  ai
consorzi predetti, ai sensi  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
citato; 
  Considerato che la vigilanza sui consorzi di  tutela  dei  vini  e'
esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali ai sensi del decreto dipartimentale n. 7422 del  12  maggio
2010 recante disposizioni  generali  in  materia  di  verifica  delle
attivita' attribuite ai consorzi di tutela; 
  Ritenuto  opportuno  disciplinare  compiutamente  le  modalita'  di
riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alla  denominazione   dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Ritenuto inoltre necessario disciplinare l'attivita'  di  vigilanza
svolta dal consorzio di  tutela  ai  sensi  dell'art.  41,  comma  1,
lettera  e)  e  comma  4,  lettera  e)  della  Legge   da   espletare
prevalentemente  nella  fase  di  mercato  nonche'  disciplinare   le
modalita' di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  disciplinare  le  modalita'  per   i
soggetti inseriti nel sistema di controllo  della  denominazione  per
accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal  consorzio
incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma  4  della
Legge,  secondo  criteri  di  trasparenza  e  chiarezza  nonche'   di
stabilire le disposizioni in base alle quali richiedere il contributo
di avviamento ai nuovi soggetti utilizzatori della  denominazione  al
momento  della  loro  immissione  al  sistema  di   controllo   della
denominazione stessa; 
  Ritenuto  necessario,  inoltre,  disciplinare  le   modalita'   per
approvare le proposte dei consorzi di tutela, avanzate  alle  regioni
ai sensi dell'art. 39 della Legge; 
  Visto il  parere  favorevole  della  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano reso nella seduta del 19 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) Legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
    b) Decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.
61  recante  la  tutela  delle  denominazioni  di  origine  e   delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione  dell'art.  15  della
legge 7 luglio 2009, n. 88; 
    c) Decreto dipartimentale: il decreto  dipartimentale  12  maggio
2010, n. 7422 recante le disposizioni generali in materia di verifica
delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela; 
    d) DIQPAI: il  Dipartimento  delle  politiche  competitive  della
qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  Direzione  generale   per   la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI
IV; 
    e) ICQRF: il Dipartimento dell'ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
    f) PREF: la Direzione generale della prevenzione e del  contrasto
alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF; 
    g) VICO:  la  Direzione  generale  per  il  riconoscimento  degli
organismi di controllo e di certificazione e tutela  del  consumatore
dell'ICQRF; 
      h) Piano: lo strumento adottato dai  consorzi  in  applicazione
dell'art. 41, comma 4, lettera b), della legge, al fine  di  regolare
l'offerta allo scopo di migliorare e  stabilizzare  il  funzionamento
del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e vini  da  cui
sono ottenuti.