IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (di seguito denominata «Legge»); Visto l'art. 41 della Legge, concernente disposizioni generali sui consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto in particolare l'art. 41, comma 4, lettere a) e b) il quale prevede la possibilita' per il consorzio di tutela di contribuire a migliorare il coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, la definizione di piani di miglioramento della qualita' del prodotto nonche' di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata; Visto inoltre l'art. 41, comma 5 il quale dispone che il consorzio di tutela svolge l'attivita' di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento dell'ICQRF ed in raccordo con le regioni, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali e' attribuita la qualifica di pubblica sicurezza; Visto altresi' il comma 7 del citato art. 41 che prevede l'individuazione delle procedure e delle modalita' in base alle quali il consorzio di tutela riconosciuto garantisce una corretta e trasparente informazione sulle funzioni svolte ai sensi dell'art. 41, comma 4, a tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione tutelata; Visto inoltre il comma 8 del citato art. 41 il quale prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per richiedere, da parte del consorzio di tutela riconosciuto ad esercitare le funzioni di cui all'art. 41, comma 4, ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione tutelata al momento della loro immissione al sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201; Visto l'art. 41, comma 12, il quale prevede l'emanazione di un decreto nel quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attivita' di promozione, valorizzazione tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per i quali risultano incaricati; Visto altresi' l'art. 41, comma 12, ultimo periodo della Legge, il quale dispone che siano individuate le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela; Visto l'art. 39 della Legge che prevede la possibilita' per i consorzi di tutela, in particolari annate climatiche, di formulare alle regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni; Visto l'art. 44 della Legge ed in particolare il comma 9, il quale prevede che il consorzio di tutela rappresentativo ai sensi dell'art. 41, comma 4 rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad una DOP o IGP tutelata, nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati; Visto l'art. 82 della Legge che stabilisce che siano comminate sanzioni nei confronti del consorzio di tutela autorizzato che non ottemperi alle prescrizioni ed agli obblighi che derivano dal decreto di riconoscimento; Visti l'art. 90 della Legge ed in particolare il comma 3 il quale prevede l'applicazione, fino all'emanazione dei decreti applicativi della legge, delle disposizioni dei decreti attuativi emanati ai sensi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea che non siano in contrasto con le materie disciplinate dalla legge e dalla normativa europea; Visto l'art. 91 della Legge che disciplina, in particolare, al comma 1, lettera c) l'abrogazione del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Considerato che l'art. 41 della Legge non disciplina il riconoscimento dei consorzi di tutela delle sottozone dei vini DOP e ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere un periodo transitorio di un anno per consentire la cessazione degli incarichi conferiti ai consorzi predetti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo citato; Considerato che la vigilanza sui consorzi di tutela dei vini e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela; Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalita' di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Ritenuto inoltre necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza svolta dal consorzio di tutela ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge da espletare prevalentemente nella fase di mercato nonche' disciplinare le modalita' di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44; Ritenuto altresi' opportuno disciplinare le modalita' per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, secondo criteri di trasparenza e chiarezza nonche' di stabilire le disposizioni in base alle quali richiedere il contributo di avviamento ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della loro immissione al sistema di controllo della denominazione stessa; Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per approvare le proposte dei consorzi di tutela, avanzate alle regioni ai sensi dell'art. 39 della Legge; Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 19 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intendono: a) Legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; b) Decreto legislativo: il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; c) Decreto dipartimentale: il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante le disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela; d) DIQPAI: il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - ufficio PQAI IV; e) ICQRF: il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; f) PREF: la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF; g) VICO: la Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione e tutela del consumatore dell'ICQRF; h) Piano: lo strumento adottato dai consorzi in applicazione dell'art. 41, comma 4, lettera b), della legge, al fine di regolare l'offerta allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e vini da cui sono ottenuti.