Art. 10 Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge 1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge sono determinati dal consorzio di tutela e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio di tutela e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge, anche se non aderenti al consorzio di tutela. 2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantita' di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. 3. La commisurazione dei contributi di cui al precedente comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi. 4. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.