Art. 10 
 
            Ripartizione dei costi relativi alle funzioni 
               di cui all'art. 41, comma 4 della Legge 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui  all'art.
41, comma 4 della Legge sono determinati dal consorzio  di  tutela  e
sono posti a carico di tutti i soci del  consorzio  di  tutela  e  di
tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed  imbottigliatori  della
denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui  all'art.  64
della Legge, anche se non aderenti al consorzio di tutela. 
  2. I contributi di cui al precedente comma  1  sono  costituiti  da
tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti  imponibili
viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori  sulla   base   della
quantita'  di  prodotto  DO  o  IG  (uva,   vino   denunciato,   vino
imbottigliato) sottoposto al  sistema  di  controllo  nella  campagna
vendemmiale  immediatamente  precedente  l'anno  nel  quale   vengono
attribuiti i costi. 
  3. La commisurazione dei contributi di cui al  precedente  comma  2
puo' essere determinata anche  mediante  l'applicazione  di  fasce  o
scaglioni produttivi. 
  4. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati
in bilancio in conti separati.