Art. 11 Contributo di avviamento di cui all'art. 41, comma 8 della Legge 1. Il consorzio di tutela che svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, puo' richiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento dell'immissione nel sistema di controllo, di cui all'art. 64 della Legge, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. 2. La quota del contributo di avviamento indicata al precedente comma 1, e' determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed e' stabilita in misura fissa, e non superiore al contributo determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2. 3. L'entita' della quota determinata puo' essere diversificata per le diverse denominazioni tutelate dal consorzio di tutela e per le categorie della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori). 4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per piu' di una fra le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, e' tenuto, al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela, come individuato al precedente comma 2, per tutte le denominazioni tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l'immissione. 5. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso nel sistema di controllo per piu' di una fra le categorie della filiera della denominazione tutelata, e' tenuto al pagamento del contributo di avviamento, laddove richiesto dal consorzio di tutela come individuato al precedente comma 2, per tutte le categorie della filiera per cui richiede di essere immesso. 6. Il soggetto utilizzatore che ha provveduto al pagamento del contributo di avviamento di cui al presente articolo, e' esonerato dal pagamento al consorzio di tutela del contributo previsto all'art. 10, per il primo anno in cui e' richiesto. 7. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela e' destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge. 8. Il contributo di cui al presente articolo deve essere riportato in bilancio in conti separati.