Art. 11 
 
            Contributo di avviamento di cui all'art. 41, 
                         comma 8 della Legge 
 
  1. Il consorzio di tutela che svolge le funzioni  di  cui  all'art.
41,  comma  4  della  Legge,  puo'  richiedere  ai   nuovi   soggetti
utilizzatori  della  denominazione  al  momento  dell'immissione  nel
sistema di controllo, di cui all'art. 64 della Legge,  il  contributo
di avviamento di cui  al  decreto-legge  23  ottobre  2008,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. 
  2. La quota del contributo di  avviamento  indicata  al  precedente
comma 1, e' determinata con delibera del Consiglio di amministrazione
ed e' stabilita in  misura  fissa,  e  non  superiore  al  contributo
determinato ai sensi dell'art. 10, comma 2. 
  3. L'entita' della quota determinata puo' essere diversificata  per
le diverse denominazioni tutelate dal consorzio di tutela  e  per  le
categorie    della    filiera    (viticoltori,    vinificatori     ed
imbottigliatori). 
  4. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso  nel  sistema
di controllo per piu'  di  una  fra  le  denominazioni  tutelate  dal
consorzio di tutela,  e'  tenuto,  al  pagamento  del  contributo  di
avviamento,  laddove  richiesto  dal  consorzio   di   tutela,   come
individuato  al  precedente  comma  2,  per  tutte  le  denominazioni
tutelate dal consorzio di tutela, per le quali richiede l'immissione. 
  5. Qualora un nuovo soggetto utilizzatore sia immesso  nel  sistema
di controllo per piu' di una fra le  categorie  della  filiera  della
denominazione tutelata, e' tenuto  al  pagamento  del  contributo  di
avviamento,  laddove  richiesto  dal   consorzio   di   tutela   come
individuato al precedente comma  2,  per  tutte  le  categorie  della
filiera per cui richiede di essere immesso. 
  6. Il soggetto utilizzatore che  ha  provveduto  al  pagamento  del
contributo di avviamento di cui al presente  articolo,  e'  esonerato
dal pagamento al consorzio di tutela del contributo previsto all'art.
10, per il primo anno in cui e' richiesto. 
  7. Il contributo di avviamento richiesto dal consorzio di tutela e'
destinato all'esercizio delle funzioni di cui all'art.  41,  comma  4
della Legge. 
  8. Il contributo di cui al presente articolo deve essere  riportato
in bilancio in conti separati.