Art. 12 
 
                          Fondo consortile 
 
  1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla  formazione
del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui  valore  sara'
determinato  dall'assemblea  del  consorzio  di  tutela.   Il   fondo
patrimoniale netto di bilancio e'  determinato,  alla  fine  di  ogni
esercizio, dalla somma algebrica: 
    a. del fondo inizialmente conferito in sede di  costituzione  del
consorzio di tutela; 
    b. delle quote versate dai consorziati ammessi a  far  parte  del
consorzio di tutela; 
    c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale  deliberati
dall'assemblea dei consorziati; 
    d.  dei  risultati  economici  dei  bilanci  annuali  (avanzi   e
disavanzi di gestione); 
    e. dell'eventuale contributo  di  avviamento  versato  dai  nuovi
soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione  nel
sistema di controllo, di cui al precedente art. 11; 
    f.  delle  componenti  straordinarie  positive  o  negative   non
riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati
da consorziati o da terzi (enti  pubblici  e  privati)  ed  eventuali
lasciti o donazioni.