Art. 12 Fondo consortile 1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che e' costituito da quote il cui valore sara' determinato dall'assemblea del consorzio di tutela. Il fondo patrimoniale netto di bilancio e' determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: a. del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio di tutela; b. delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio di tutela; c. dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati; d. dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); e. dell'eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti utilizzatori della DO o IG, al momento della immissione nel sistema di controllo, di cui al precedente art. 11; f. delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.