Art. 16 Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento della DOP O IGP sui prodotti composti, elaborati o trasformati 1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge rilascia, a titolo gratuito, l'autorizzazione di cui all'art. 44 della legge ai soggetti che utilizzano il riferimento a una DO o IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati. Lo stesso consorzio provvede all'attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il consorzio di tutela opera senza discriminazione e secondo i principi della comunicazione della commissione UE 2010/C341/03 concernente gli «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)» o, in alternativa, secondo i «Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto composto, elaborato o trasformato» predisposti dal DIQPAI e pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Il consorzio puo' adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1, per il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'attivita' di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio della medesima autorizzazione. Il consorzio di tutela trasmette al DIQPAI il predetto prospetto tariffario al fine della sua verifica e approvazione. 4. Il consorzio di tutela trasmette, trimestralmente, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 al DIQPAI che provvedera' ad inoltrarlo alla PREF. DIQPAI provvede altresi' a trasmettere trimestralmente alla PREF l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo, ai sensi dell'art. 44 della Legge.