Art. 16 
 
            Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento 
               della DOP O IGP sui prodotti composti, 
                       elaborati o trasformati 
 
  1. Il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma
4 della legge rilascia, a titolo gratuito,  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 44 della legge ai soggetti che utilizzano il  riferimento  a
una  DO  o  IG  nell'etichettatura,  nella  presentazione   o   nella
pubblicita' di prodotti composti, elaborati o trasformati. Lo  stesso
consorzio provvede all'attivazione, alla  tenuta  e  al  mantenimento
dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori. 
  2. Per il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  il
consorzio di tutela opera senza discriminazione e secondo i  principi
della comunicazione della commissione UE 2010/C341/03 concernente gli
«Orientamenti  sull'etichettatura   dei   prodotti   alimentari   che
utilizzano come  ingredienti  prodotti  a  denominazione  di  origine
protetta (DOP) o a  indicazione  geografica  protetta  (IGP)»  o,  in
alternativa, secondo i «Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una
denominazione d'origine protetta  o  ad  una  indicazione  geografica
protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella  pubblicita'
di un prodotto composto, elaborato  o  trasformato»  predisposti  dal
DIQPAI e pubblicati sul sito del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  3. Il consorzio puo' adottare un prospetto tariffario da applicarsi
a carico dei soggetti autorizzati  ai  sensi  del  comma  1,  per  il
rimborso dei costi sostenuti per  l'effettuazione  dell'attivita'  di
vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio  della
medesima autorizzazione. Il consorzio di tutela trasmette  al  DIQPAI
il predetto  prospetto  tariffario  al  fine  della  sua  verifica  e
approvazione. 
  4. Il consorzio  di  tutela  trasmette,  trimestralmente,  l'elenco
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente  comma  1  al
DIQPAI che provvedera'  ad  inoltrarlo  alla  PREF.  DIQPAI  provvede
altresi' a trasmettere trimestralmente alla PREF l'elenco  aggiornato
delle autorizzazioni rilasciate dal medesimo, ai sensi  dell'art.  44
della Legge.