Art. 17 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono  tenuti  ad  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   stesso   -   tutta   la
documentazione atta  a  comprovare  il  rispetto  delle  prescrizioni
ministeriali. 
  2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto legislativo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, adeguano, nel caso in  cui  si  renda  necessario  i  propri
statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso. 
  3. Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento  dello
statuto  di  cui  ai  precedenti  comma  e,  qualora  conformi   alle
prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento
ai consorzi di tutela e l'incarico a  svolgere  le  funzioni  di  cui
all'art. 41,  comma  1  ovvero  -  qualora  vi  siano  i  presupposti
richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge. 
  4. L'incarico attribuito ai consorzi di tutela delle sottozone  dei
vini a DO ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo,  scade  un
anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 16 dicembre 2010, recante «Disposizioni generali in materia
di  costituzione  e  riconoscimento  dei  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini». 
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  il
Ministero   effettua   la   verifica    sull'implementazione    delle
disposizioni dello  stesso  decreto  e,  se  del  caso,  con  decreto
ministeriale, sentita la conferenza Stato-Regioni, adotta  le  misure
atte a migliorare l'efficienza della  gestione  delle  attivita'  dei
consorzi di tutela. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 luglio 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 746