Art. 17 Disposizioni transitorie e finali 1. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali. 2. I consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano, nel caso in cui si renda necessario i propri statuti alle disposizioni di cui al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto stesso. 3. Il Ministero verificata la documentazione e l'adeguamento dello statuto di cui ai precedenti comma e, qualora conformi alle prescrizioni ministeriali, conferma - con decreto - il riconoscimento ai consorzi di tutela e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui all'art. 41, comma 4 della Legge. 4. L'incarico attribuito ai consorzi di tutela delle sottozone dei vini a DO ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo, scade un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini». 6. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero effettua la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare l'efficienza della gestione delle attivita' dei consorzi di tutela. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2018 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 746