Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. I consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai  sensi  dell'art.
2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori
ed imbottigliatori  della  denominazione  sottoposti  al  sistema  di
controllo di cui all'art. 64 della Legge. 
  2. Il consorzio di tutela, riconosciuto ed incaricato  con  decreto
del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
svolge le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della  Legge,  ovvero,
qualora dimostri la rappresentativita' nella  compagine  sociale  del
consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66
per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP
o  IGP,  calcolata  sulla  base  del  quantitativo  rivendicato   e/o
certificato, negli ultimi due anni, inteso come media,  salva  deroga
ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a  DOC,  puo'
svolgere anche le funzioni di cui all'art. 41, comma 4. 
  3. Le percentuali di rappresentanza  relative  alla  produzione  di
competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate  al
precedente comma sono determinate considerando la produzione  oggetto
di lavorazione di una  qualsiasi  fase  della  filiera  (viticoltura,
vinificazione  ed  imbottigliamento),  fatto  salvo  il  divieto   di
considerare piu'  di  una  volta  il  prodotto  originato  dalle  uve
ottenute dai medesimi vigneti iscritti. 
  4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 2 deve essere
composto per almeno il 33% da prodotto certificato ed imbottigliato.