Art. 3 
 
                               Statuto 
 
  1. Il consorzio di tutela che intende  ottenere  il  riconoscimento
ministeriale  trasmette  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali  lo  statuto  che  deve  contenere,  ai  fini
dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile: 
    a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera; 
    b)  le  modalita'  per  l'ammissione  al  consorzio,   garantendo
espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola  o
associata, esclusivamente ai viticoltori,  ai  vinificatori  ed  agli
imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64
della Legge, della DO o della IG tutelata; 
    c) gli  obblighi  degli  associati,  le  modalita'  per  la  loro
esclusione e/o l'esercizio della facolta' di recesso, che deve essere
sempre consentita; 
    d)  l'individuazione  e  le   funzioni   degli   organi   sociali
(Assemblea,  Consiglio  di  amministrazione,  Presidente,  Organo  di
controllo); 
    e)  norme  per  la  nomina  dell'organo  di  controllo  che,   se
costituito in forma collegiale deve prevedere che  almeno  un  membro
effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili; se  costituito  in  forma  monocratica,  deve
prevedere che il sindaco unico  sia  scelto  tra  i  revisori  legali
iscritti nell'apposito registro; 
    f) modalita'  di  nomina  dei  componenti  degli  organi  sociali
secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 41 della  Legge
e dal presente decreto nonche' le norme di funzionamento degli organi
medesimi; 
    g) norme relative alle modalita' di voto e  rappresentanza  delle
diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; 
    h) norme che garantiscano l'autonomia  decisionale  in  tutte  le
istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per piu' DO ed
IG; 
    i)   norme   per   il   componimento   amichevole   nella   forma
dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali  controversie  che
dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci  e  il  consorzio  e
tutte le  controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori  e
sindaci, ovvero nei loro confronti, o  che  abbiano  per  oggetto  la
validita' di delibere assembleari.