Art. 3 Statuto 1. Il consorzio di tutela che intende ottenere il riconoscimento ministeriale trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo statuto che deve contenere, ai fini dell'approvazione, fatte salve le previsioni del codice civile: a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera; b) le modalita' per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, senza discriminazione, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, ai vinificatori ed agli imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della Legge, della DO o della IG tutelata; c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione e/o l'esercizio della facolta' di recesso, che deve essere sempre consentita; d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente, Organo di controllo); e) norme per la nomina dell'organo di controllo che, se costituito in forma collegiale deve prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; se costituito in forma monocratica, deve prevedere che il sindaco unico sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 41 della Legge e dal presente decreto nonche' le norme di funzionamento degli organi medesimi; g) norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; h) norme che garantiscano l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili, nel caso in cui il consorzio operi per piu' DO ed IG; i) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.