Art. 4 
 
Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento
  delle funzioni i cui all'art. 41, comma 1 della Legge 
 
  1. Per ottenere  il  riconoscimento  ministeriale  e  poter  quindi
perseguire le finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lettere da a) ad
e), il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di  almeno  il
35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento,  per  cento
della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a  DOP  o  IGP,
calcolata sulla base del quantitativo  rivendicato  e/o  certificato,
negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel
caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC. 
  2. Il 51% della produzione di cui al precedente comma 1 deve essere
composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato. 
  3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un  consorzio
di tutela per piu' denominazioni, cosi' come previsto  dall'art.  41,
comma 2 della Legge, la percentuale  di  rappresentanza,  cosi'  come
individuata al precedente  comma  1,  deve  sussistere  per  ciascuna
denominazione protetta  per  la  quale  il  consorzio  di  tutela  e'
incaricato.