Art. 4 Rappresentanza all'interno del consorzio di tutela per lo svolgimento delle funzioni i cui all'art. 41, comma 1 della Legge 1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lettere da a) ad e), il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, per cento della produzione di competenza dei vigneti dichiarati a DOP o IGP, calcolata sulla base del quantitativo rivendicato e/o certificato, negli ultimi due anni, inteso come media, salva deroga ad un anno nel caso di passaggio di DOC a DOCG e da IGT a DOC. 2. Il 51% della produzione di cui al precedente comma 1 deve essere composto per almeno il 25% da prodotto certificato ed imbottigliato. 3. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un consorzio di tutela per piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 41, comma 2 della Legge, la percentuale di rappresentanza, cosi' come individuata al precedente comma 1, deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio di tutela e' incaricato.