Art. 6 
 
           Gestione delle attivita' dei consorzi di tutela 
 
  1. Le attivita' di cui all'art.  41,  comma  4  della  Legge,  sono
svolte dal consorzio di tutela incaricato nel rispetto dei principi e
delle modalita' di seguito indicati. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma  1  e  comma  2,
della Legge, al fine di salvaguardare  e  tutelare  la  qualita'  del
prodotto a DO  o  IG  e  contribuire  ad  un  migliore  coordinamento
dell'immissione sul mercato della DO o IG tutelata, il  consorzio  di
tutela formula alle regioni proposte  relative  all'attuazione  della
gestione delle produzioni,  fatto  salvo  quanto  gia'  eventualmente
disciplinato dalle regioni in conformita' alla Legge. 
  3. Le proposte avanzate dal  consorzio  di  tutela,  ai  sensi  del
precedente comma 2, devono  essere  adottate  in  sede  di  assemblea
ordinaria, dopo aver dato ampia diffusione della citata proposta agli
utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione. 
  4. La regione, su proposta del  consorzio  di  tutela  adottata  ai
sensi  del  precedente  comma  3  ed  acquisito   il   parere   delle
organizzazioni rappresentative della  filiera  regionale,  fissa  con
provvedimento regionale gli strumenti di gestione delle produzioni di
cui all'art. 39 della Legge. Il provvedimento regionale  deve  essere
adottato entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  proposta,  in
coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del consorzio di
tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massima di
vino  classificabile  come  DO,  prima  dell'inizio  della   campagna
vendemmiale. 
  5. Il consorzio di tutela al fine di organizzare  e  coordinare  le
attivita' delle categorie della filiera interessate  alla  produzione
ed  alla  commercializzazione  della  denominazione   tutelata   puo'
adottare e presentare un «Piano» nel rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di  quanto  disposto
dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Il Piano  non  puo'
in alcun caso riguardare la fissazione dei prezzi. 
  6. La proposta di Piano  di  cui  al  precedente  comma,  elaborata
previa  consultazione   dei   rappresentanti   di   categoria   della
denominazione interessata, e dopo ampia diffusione agli  utilizzatori
inseriti nel sistema di controllo della  denominazione,  puo'  essere
presentata dal consorzio di tutela soltanto ove approvata in sede  di
assemblea da almeno l'85 per cento dei soci iscritti al consorzio  di
tutela e da almeno il 51  per  cento  dei  soggetti  viticoltori  che
rappresentano almeno il 66 per cento della produzione  sottoposti  al
sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o  della
IG, intesi come media negli ultimi due anni.  Le  modalita'  di  voto
sono quelle di cui all'art. 8. La proposta di Piano e' presentata dal
consorzio  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari   e
forestali - DIQPAI e  contestualmente  inviata  per  conoscenza  alle
regioni nel cui territorio ricade la DO o IG oggetto del Piano. 
  7. Il DIQPAI decide sulla proposta di Piano entro  tre  mesi  dalla
presentazione della proposta. In mancanza di una  decisione  espressa
la proposta di Piano si intende rigettata.  Il  Piano  di  produzione
approvato dal DIQPAI e' vincolante per tutti i soggetti  viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di
cui all'art. 64  della  legge  della  DO  o  della  IG  tutelata  dal
consorzio  di  tutela,  anche  non  aderenti.  Il  provvedimento   e'
pubblicato  sul  sito  Internet  del  Ministero  e  notificato   alla
commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n.  1308/2013.  Il
Piano ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione, salva la
sua  revisione  nel  triennio  con  il   medesimo   procedimento   di
approvazione ove  intervengano  modifiche  nei  presupposti  o  nelle
prospettive di mercato. Alla  scadenza  del  Piano  il  consorzio  di
tutela puo' presentare una nuova proposta di Piano. 
  8.  La  denominazione  e'  tutelata  ai  sensi  dell'art.  103  del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 90, par. 1, del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 ed il consorzio  di  tutela  incaricato,  ai  sensi
dell'art. 41 della Legge, puo' esercitare e  promuovere  ogni  azione
avanti a qualsiasi organo e qualsiasi  giurisdizione,  sia  nazionale
che  internazionale,  per  la  tutela   e   la   salvaguardia   della
denominazione.