Art. 6 Gestione delle attivita' dei consorzi di tutela 1. Le attivita' di cui all'art. 41, comma 4 della Legge, sono svolte dal consorzio di tutela incaricato nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicati. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 1 e comma 2, della Legge, al fine di salvaguardare e tutelare la qualita' del prodotto a DO o IG e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della DO o IG tutelata, il consorzio di tutela formula alle regioni proposte relative all'attuazione della gestione delle produzioni, fatto salvo quanto gia' eventualmente disciplinato dalle regioni in conformita' alla Legge. 3. Le proposte avanzate dal consorzio di tutela, ai sensi del precedente comma 2, devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria, dopo aver dato ampia diffusione della citata proposta agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione. 4. La regione, su proposta del consorzio di tutela adottata ai sensi del precedente comma 3 ed acquisito il parere delle organizzazioni rappresentative della filiera regionale, fissa con provvedimento regionale gli strumenti di gestione delle produzioni di cui all'art. 39 della Legge. Il provvedimento regionale deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l'intervento del consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della riduzione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell'inizio della campagna vendemmiale. 5. Il consorzio di tutela al fine di organizzare e coordinare le attivita' delle categorie della filiera interessate alla produzione ed alla commercializzazione della denominazione tutelata puo' adottare e presentare un «Piano» nel rispetto dei principi di cui all'art. 167 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7 del presente articolo. Il Piano non puo' in alcun caso riguardare la fissazione dei prezzi. 6. La proposta di Piano di cui al precedente comma, elaborata previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, e dopo ampia diffusione agli utilizzatori inseriti nel sistema di controllo della denominazione, puo' essere presentata dal consorzio di tutela soltanto ove approvata in sede di assemblea da almeno l'85 per cento dei soci iscritti al consorzio di tutela e da almeno il 51 per cento dei soggetti viticoltori che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o della IG, intesi come media negli ultimi due anni. Le modalita' di voto sono quelle di cui all'art. 8. La proposta di Piano e' presentata dal consorzio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - DIQPAI e contestualmente inviata per conoscenza alle regioni nel cui territorio ricade la DO o IG oggetto del Piano. 7. Il DIQPAI decide sulla proposta di Piano entro tre mesi dalla presentazione della proposta. In mancanza di una decisione espressa la proposta di Piano si intende rigettata. Il Piano di produzione approvato dal DIQPAI e' vincolante per tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge della DO o della IG tutelata dal consorzio di tutela, anche non aderenti. Il provvedimento e' pubblicato sul sito Internet del Ministero e notificato alla commissione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il Piano ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione, salva la sua revisione nel triennio con il medesimo procedimento di approvazione ove intervengano modifiche nei presupposti o nelle prospettive di mercato. Alla scadenza del Piano il consorzio di tutela puo' presentare una nuova proposta di Piano. 8. La denominazione e' tutelata ai sensi dell'art. 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 90, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 ed il consorzio di tutela incaricato, ai sensi dell'art. 41 della Legge, puo' esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.