Art. 7 Attivita' di vigilanza dei consorzi di tutela 1. L'attivita' di vigilanza, di cui all'art. 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge, e' svolta dal consorzio di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, che ha durata triennale, salvo modifiche. 2. L'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 consiste nelle seguenti azioni: a. nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita' di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione; b. nella vigilanza operata sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DO e IG. c. per il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una DO o IG nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita' di un prodotto composto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che ha autorizzato ai sensi dell'art. 44 della Legge. 3. Il consorzio di tutela in nessun modo puo' effettuare verifiche sull'attivita' svolta dagli organismi di controllo ne' puo' svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni. 4. Il coordinamento delle attivita' di cui al precedente comma 2 e' affidato all'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente per ogni singola DO o IG. 5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DO o IG ricada su un territorio di competenza di piu' uffici territoriali dell'ICQRF, l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 1 e' quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale. 6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DO o IG di cui al precedente comma 1, elaborato dall'ufficio territoriale dell'ICQRF territorialmente competente e dal consorzio di tutela, deve contenere i seguenti elementi: a. modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; b. numero dei campioni da prelevare; c. vigilanza da espletare sulle produzioni similari; d. individuazione laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati, preventivamente anonimizzati; e. modalita' di rendicontazione. 7. Il programma di vigilanza e' predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 ed e' trasmesso a cura dell'ufficio territoriale alla PREF che, previa approvazione da parte della stessa PREF, provvedera' ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio e al DIQPAI. 8. Il consorzio di tutela elabora un rendiconto dell'attivita' svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6 e lo trasmette entro il mese di marzo dell'anno successivo, al competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla PREF e per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela al DIQPAI nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale e successive integrazioni e modifiche. 9. Il consorzio di tutela informa tempestivamente il competente ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma, nonche' sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DO e IG. 10. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio di tutela e' tenuto ad informare il competente ufficio territoriale dell'ICQRF. Nell'organizzazione della conseguente attivita' di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio territoriale competente - sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 - puo' avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela. 11. Le attivita' di cui all'art. 41, comma 1 lettera e) e comma 4 lettera e) della legge sono svolte dagli agenti vigilatori del consorzio di tutela dei vini DO ed IG ai quali e' attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica di agente vigilatore e' di competenza del DIQPAI. 13. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al precedente comma 12 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il proprietario della partita oggetto di prelevamento puo' chiedere il pagamento del campione al prezzo di acquisto. 14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attivita' di vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio. 15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza accertino: a. illeciti di natura penale, redigono l'informativa della notizia di reato e l'inoltrano all'autorita' giudiziaria competente, trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima autorita', al direttore dell'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per territorio; b. gli illeciti amministrativi di cui all'art. 74 della Legge, provvedono ai sensi dell'art. 41 comma 6 della legge a contestarli e notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, i medesimi agenti vigilatori provvedono a presentare il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, con la prova delle avvenute contestazioni e notificazioni, all'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. 16. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo grava sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.