Art. 7 
 
            Attivita' di vigilanza dei consorzi di tutela 
 
  1. L'attivita' di vigilanza, di cui all'art. 41, comma  1,  lettera
e) e comma 4, lettera e) della Legge,  e'  svolta  dal  consorzio  di
tutela  in  collaborazione  e  sotto  il  coordinamento   dell'ICQRF,
prevalentemente nella fase del commercio, attraverso  la  definizione
di  un  programma  di  vigilanza,  che  ha  durata  triennale,  salvo
modifiche. 
  2. L'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma  1  consiste
nelle seguenti azioni: 
    a. nella  verifica  che  le  produzioni  tutelate  rispondano  ai
requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attivita'  di
verifica   sono   espletate   solo    successivamente    all'avvenuta
certificazione; 
    b. nella vigilanza operata sui prodotti  similari,  prodotti  e/o
commercializzati sul territorio dell'Unione europea  che,  con  false
indicazioni  sull'origine,  la  specie,  la  natura  e  le   qualita'
specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare  confusione  nei
consumatori e recare danno alle produzioni DO e IG. 
    c. per il consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41,
comma 4, nella vigilanza sull'utilizzo del riferimento ad una DO o IG
nell'etichettatura, nella presentazione o  nella  pubblicita'  di  un
prodotto composto, elaborato o trasformato, da parte dei soggetti che
ha autorizzato ai sensi dell'art. 44 della Legge. 
  3. Il consorzio di tutela in nessun modo puo' effettuare  verifiche
sull'attivita' svolta dagli organismi di controllo ne' puo'  svolgere
attivita' di autocontrollo sulle produzioni. 
  4. Il coordinamento delle attivita' di cui al precedente comma 2 e'
affidato   all'ufficio   territoriale   dell'ICQRF   territorialmente
competente per ogni singola DO o IG. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DO o IG ricada su
un territorio di competenza di piu' uffici  territoriali  dell'ICQRF,
l'ufficio competente al coordinamento dell'attivita' di vigilanza  di
cui al precedente comma 1 e' quello competente per il territorio  ove
il consorzio di tutela ha la sede legale. 
  6. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DO  o  IG
di cui al precedente comma  1,  elaborato  dall'ufficio  territoriale
dell'ICQRF territorialmente competente e  dal  consorzio  di  tutela,
deve contenere i seguenti elementi: 
    a. modalita' e numero delle visite ispettive da effettuare; 
    b. numero dei campioni da prelevare; 
    c. vigilanza da espletare sulle produzioni similari; 
    d.  individuazione  laboratori  accreditati  ove  effettuare   le
analisi dei campioni prelevati, preventivamente anonimizzati; 
    e. modalita' di rendicontazione. 
  7. Il programma di vigilanza e' predisposto secondo le linee  guida
impartite dall'ICQRF sulla base delle indicazioni di cui al  comma  6
ed e' trasmesso a  cura  dell'ufficio  territoriale  alla  PREF  che,
previa approvazione  da  parte  della  stessa  PREF,  provvedera'  ad
inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o  provincia  autonoma
interessata per territorio e al DIQPAI. 
  8. Il consorzio di  tutela  elabora  un  rendiconto  dell'attivita'
svolta nell'anno precedente, secondo le linee guida di cui al comma 6
e lo trasmette entro  il  mese  di  marzo  dell'anno  successivo,  al
competente ufficio territoriale dell'ICQRF, che lo invia alla PREF  e
per conoscenza alla regione  o  provincia  autonoma  interessata  per
territorio. Il rendiconto viene trasmesso dal consorzio di tutela  al
DIQPAI nell'ambito della relazione di cui al decreto dipartimentale e
successive integrazioni e modifiche. 
  9. Il consorzio di tutela  informa  tempestivamente  il  competente
ufficio  territoriale  dell'ICQRF  in  merito  alle  operazioni   non
pianificate a norma del precedente comma, nonche' sulle  segnalazioni
ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la
salvaguardia delle produzioni dei vini DO e IG. 
  10.  Qualora  dalla  vigilanza  sulla  commercializzazione  dovesse
emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione,
vinificazione e confezionamento, il consorzio di tutela e' tenuto  ad
informare   il   competente    ufficio    territoriale    dell'ICQRF.
Nell'organizzazione della conseguente attivita'  di  vigilanza  della
denominazione, il direttore dell'ufficio  territoriale  competente  -
sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3 -  puo'
avvalersi anche degli agenti vigilatori del consorzio di tutela. 
  11. Le attivita' di cui all'art. 41, comma 1 lettera e) e  comma  4
lettera e) della  legge  sono  svolte  dagli  agenti  vigilatori  del
consorzio di tutela dei vini DO ed IG ai quali e' attribuita nei modi
e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
  12. Il rilascio della tessera di riconoscimento della qualifica  di
agente vigilatore e' di competenza del DIQPAI. 
  13.  I  campioni  prelevati  dagli  agenti  vigilatori  di  cui  al
precedente comma 12 vengono analizzati dai laboratori individuati  ai
sensi del comma 6, lettera d) del presente articolo. Il  proprietario
della partita oggetto di prelevamento puo' chiedere il pagamento  del
campione al prezzo di acquisto. 
  14. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dal consorzio di
tutela  nell'ambito  della  loro  collaborazione   all'attivita'   di
vigilanza, grava sui bilanci del medesimo consorzio. 
  15. Gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica
di agente di pubblica sicurezza, qualora nel corso dell'attivita'  di
vigilanza accertino: 
    a.  illeciti  di  natura  penale,  redigono  l'informativa  della
notizia di reato e l'inoltrano all'autorita' giudiziaria  competente,
trasmettendone copia, previa autorizzazione della medesima autorita',
al direttore  dell'ufficio  territoriale  dell'ICQRF  competente  per
territorio; 
    b. gli illeciti amministrativi di cui all'art.  74  della  Legge,
provvedono ai sensi dell'art. 41 comma 6 della legge a contestarli  e
notificarli al trasgressore nei tempi e nei modi previsti dalla legge
24 novembre 1981  n.  689.  Inoltre,  i  medesimi  agenti  vigilatori
provvedono a presentare il rapporto,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge n. 689 del 1981, con la prova delle  avvenute  contestazioni  e
notificazioni, all'ufficio dell'ICQRF competente per territorio. 
  16.  L'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  grava  sulle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  sulla  finanza
pubblica.