Art. 8 Modalita' di voto 1. Lo statuto del consorzio di tutela deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto. 2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantita' di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato). La ponderazione puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi. 3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte. 4. Nel caso in cui il consorzio di tutela sia riconosciuto per piu' denominazioni, il valore del voto e' determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DO o IG. 5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.