Art. 9 Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della Legge 1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio di tutela. 2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) e' stabilita dal consorzio di tutela e commisurata alla quantita' di prodotto DO o IG (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. 3. La commisurazione della quota di cui al precedente comma 2 puo' essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni produttivi.