Art. 9 
 
            Ripartizione dei costi relativi alle funzioni 
               di cui all'art. 41, comma 1 della Legge 
 
  1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui  all'art.
41, comma 1 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio di
tutela. 
  2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria  della  filiera
(viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori)  e'  stabilita  dal
consorzio di tutela e commisurata alla quantita' di prodotto DO o  IG
(uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al  sistema  di
controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno
nel quale vengono attribuiti i costi. 
  3. La commisurazione della quota di cui al precedente comma 2  puo'
essere determinata anche mediante l'applicazione di fasce o scaglioni
produttivi.