(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
 
LINEE  GUIDA   PER   LA   FORMAZIONE   INIZIALE   E   L'AGGIORNAMENTO
  PROFESSIONALE DEI PILOTI DEI PORTI 
 
1. Introduzione e normativa di riferimento. 
 
    1. L'Assemblea dell'IMO  nel  2003  ha  adottato  la  risoluzione
A.960(23), relativa alle  «Raccomandazioni  sull'addestramento  e  la
certificazione e  le  procedure  operative  per  i  piloti  marittimi
diversi dai piloti d'altura». 
    2. Con le  presenti  linee  guida  si  intende  dare  attuazione,
attraverso un quadro chiaro ed armonizzato, alle disposizioni di  cui
alla risoluzione IMO sopra citata, per quanto attiene alla formazione
iniziale  e  di  aggiornamento  dei  piloti  che  operano  nei  porti
nazionali. 
    3. La normativa di riferimento e' costituita: 
      dalla Risoluzione A.960(23) con esclusione dell'annesso 2; 
      dalle best practice di cui alle «Bridge Procedure Guide»  -  5ª
edizione - dell'International Chamber of Shipping (ICS); e 
      dal documento NCSR  5/INF.18  «Results  of  the  ICS  pilotage,
towage and mooring survey  2016»  del  15  dicembre  2017  presentato
dall'ICS al sottocomitato sulla navigazione, comunicazioni e  ricerca
e soccorso (NCSR). 
    4. Spetta al Capo del compartimento marittimo la  verifica  della
puntuale  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel   decreto
dirigenziale e nelle presenti linee guida. 
 
2. Definizioni 
 
    2.1 «Pilota»:  pilota  effettivo  che,  ai  sensi  dell'art.  108
reg.cod.nav. e' iscritto nel registro dei piloti ed e' munito di  una
licenza definitiva; 
    2.2 «Aspirante  pilota»:  vincitore  di  concorso  di  pilotaggio
munito  di  una  licenza   provvisoria   ai   sensi   dell'art.   108
reg.cod.nav.; 
    2.3 «Codice della navigazione»: Codice della navigazione -  parte
marittima approvato con  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327  e
successive modificazioni (cod.nav.); 
    2.4 «regolamento per l'esecuzione del  codice  della  navigazione
(parte marittima)»: regolamento per  l'esecuzione  del  Codice  della
navigazione (parte marittima) approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive  modificazioni
(reg.cod.nav). 
 
3. Formazione iniziale degli aspiranti piloti. 
 
    1. Come stabilito dall'art. 108 reg.cod.nav. gli aspiranti piloti
assistono i piloti  effettivi  nell'esercizio  della  loro  attivita'
professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di
un  pilota  effettivo;  trascorsi  dodici  mesi  dalla  nomina   sono
sottoposti ad una prova pratica di idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per l'ammissione alla prova pratica di idoneita' il  tirocinio
deve comprendere il «Syllabus» di cui al punto 7 dell'annesso 1 della
Risoluzione A.960(23) e deve essere integrato da: 
      a. un corso di Bridge Resource Management per piloti; e 
      b. dai corsi di cui al punto  5.1,  se  non  gia'  in  possesso
dell'aspirante pilota, in corso di validita'. 
    3. All'aspirante pilota  che  abbia  superato  la  prova  pratica
vengono  rilasciate   contestualmente   la   licenza   definitiva   e
l'attestazione di cui all'allegato A1. 
 
4. Licenza definitiva. 
 
    La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto  3
dell'annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree
nell'ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio. 
 
5. Addestramento dei piloti effettivi ed aggiornamento. 
 
    1. I piloti effettivi  -  fermo  restando  quanto  previsto  agli
articoli  2  e  3  del  decreto  interdirigenziale  -   devono   aver
frequentato i seguenti corsi di addestramento: 
      a. sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR); 
      b.  sopravvivenza   e   salvataggio   e   relativo   corso   di
aggiornamento; 
      c. primo soccorso elementare; 
      d. ECDIS (livello operativo non specifico); 
      e. RADAR; 
      f. RADAR-ARPA; e 
      g. qualora i piloti utilizzino il  «Personal  Pilot  Unit»  gli
stessi devono effettuare una familiarizzazione con  l'equipaggiamento
o un corso attraverso il produttore dello stesso. 
    2. Il Capo del 6° reparto del Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto con proprio provvedimento fornira' ai centri  di
formazione accreditati istruzioni di dettaglio sullo svolgimento  dei
corsi di cui sopra e per il rilascio delle attestazioni di  frequenza
dei corsi. 
    3. Le associazioni di categoria devono annualmente assicurare  lo
svolgimento di almeno una delle seguenti attivita' a rotazione: 
      a. familiarizzazione di manovra in  altri  porti  e/o  su  navi
diverse da quelle che scalano i  porti  per  i  quali  il  pilota  e'
abilitato ad operare oppure training al simulatore presso  un  centro
di formazione; 
      b. seminario di maritime security: 
      c. seminario di maritime english; 
      d. seminario sulla stabilita' (intact and damage); 
      e. seminario sulla manovravibilita' delle navi con  particolare
riguardo agli effetti evolutivi ed alla stabilita'; 
      f. seminario sulla sicurezza della navigazione  e  soccorso  in
mare; 
      g. seminario  sulla  normativa  di  settore  e  gestione  delle
emergenze portuali; 
      h. seminario sui  temi  dell'annesso  2  alla  Risoluzione  IMO
A.960(23). 
    Per i seminari di cui alle  precedenti  lettere,  con  esclusione
della lettera a., le associazioni di categoria  possono  coinvolgere,
eventualmente, anche  altre  amministrazioni  interessate  a  livello
centrale e locale ed Universita'. 
 
6. Mantenimento delle capacita' professionali. 
 
    1.  Al  fine  di  verificare  il  mantenimento  delle   capacita'
professionali dei piloti e l'aggiornamento delle loro conoscenze,  il
Capo del compartimento marittimo, ogni cinque anni e sulla base della
evidenza della  frequenza  del  corso  di  aggiornamento  di  cui  al
precedente punto 5.1 lettera b. e dello stato di servizio del pilota: 
      a. In caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il  pilota,
procede come da punto 6.2; ovvero 
      b. In caso di incidenti per i quali l'inchiesta formale di  cui
all'art. 579 cod.nav. abbia accertato la responsabilita' a carico del
pilota, sottopone attraverso  la  commissione  di  cui  all'art.  108
reg.cod.nav. lo stesso  ad  una  specifica  verifica  allo  scopo  di
accertare che: 
        continui  a  possedere   le   conoscenze   aggiornate   sulla
navigazione nei porti e nelle aree per i quali e' stata rilasciata la
licenza definitiva; 
        conosca la legislazione, i regolamenti e le  altre  normative
internazionali, nazionali e locali in vigore concernenti le attivita'
svolte dal pilota, oltre che le  disposizioni  relative  all'area  di
pilotaggio ed  alla  professione  e  organizzazione  dei  piloti.  Il
mancato superamento della verifica (6.b.) per tre  volte  consecutive
comporta l'applicazione delle previsioni di cui al reg.cod.nav. 
    2. Al pilota che sia stato valutato positivamente  (6.a.)  ovvero
che superi la specifica verifica (6.b.) e che sia idoneo  secondo  le
previsioni di cui al successivo punto 7, e' rilasciato dal  Capo  del
compartimento un attestato valido per  5  anni,  secondo  il  modello
indicato nell'allegato A2. 
 
7. Attitudine fisica. 
 
    1. Il pilota  e  l'aspirante  pilota  devono  essere  fisicamente
idonei al  servizio,  con  particolare  riguardo  a  vista,  udito  e
idoneita' fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla  vigente
normativa (1) e successive modifiche. 
 
8. Rilascio dell'attestazione di cui all'allegato A1 o A2. 
 
    1. Il Capo del compartimento rilascera': 
      l'attestato di cui all'allegato A1 all'«aspirante pilota»  dopo
il superamento della prova  pratica  e  contestualmente  al  rilascio
della licenza definitiva; 
      l'attestato di cui all'allegato A2  ai  piloti  effettivi,  con
esclusione di quelli che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2
del presente decreto, che abbiano  frequentato  il  corso  di  Bridge
Resource management per piloti ed i corsi di cui al punto 5.1.  entro
il 31 dicembre 2020. 
 
9. Rapporti d'inchiesta. 
 
    1. Il Capo pilota in coordinamento con il Capo  di  compartimento
dovra' fornire ai piloti ed agli aspiranti piloti, almeno  una  volta
all'anno, le «lesson learned» riguardanti  eventi  o  mancati  eventi
(cd. near miss) che hanno coinvolto, non solo a  livello  locale,  le
operazioni di pilotaggio. 
 
____________ 

(1) Circolare prot. 8162 del 16 marzo 2017 della  Direzione  generale
    per la vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le  infrastrutture
    portuali e il trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne
    avente ad oggetto «1° forum nazionale sulla sicurezza dei  porti.
    Verifica dell'idoneita' fisica dei piloti»