Allegato LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE INIZIALE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PILOTI DEI PORTI 1. Introduzione e normativa di riferimento. 1. L'Assemblea dell'IMO nel 2003 ha adottato la risoluzione A.960(23), relativa alle «Raccomandazioni sull'addestramento e la certificazione e le procedure operative per i piloti marittimi diversi dai piloti d'altura». 2. Con le presenti linee guida si intende dare attuazione, attraverso un quadro chiaro ed armonizzato, alle disposizioni di cui alla risoluzione IMO sopra citata, per quanto attiene alla formazione iniziale e di aggiornamento dei piloti che operano nei porti nazionali. 3. La normativa di riferimento e' costituita: dalla Risoluzione A.960(23) con esclusione dell'annesso 2; dalle best practice di cui alle «Bridge Procedure Guide» - 5ª edizione - dell'International Chamber of Shipping (ICS); e dal documento NCSR 5/INF.18 «Results of the ICS pilotage, towage and mooring survey 2016» del 15 dicembre 2017 presentato dall'ICS al sottocomitato sulla navigazione, comunicazioni e ricerca e soccorso (NCSR). 4. Spetta al Capo del compartimento marittimo la verifica della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale e nelle presenti linee guida. 2. Definizioni 2.1 «Pilota»: pilota effettivo che, ai sensi dell'art. 108 reg.cod.nav. e' iscritto nel registro dei piloti ed e' munito di una licenza definitiva; 2.2 «Aspirante pilota»: vincitore di concorso di pilotaggio munito di una licenza provvisoria ai sensi dell'art. 108 reg.cod.nav.; 2.3 «Codice della navigazione»: Codice della navigazione - parte marittima approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni (cod.nav.); 2.4 «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima)»: regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni (reg.cod.nav). 3. Formazione iniziale degli aspiranti piloti. 1. Come stabilito dall'art. 108 reg.cod.nav. gli aspiranti piloti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attivita' professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilita' di un pilota effettivo; trascorsi dodici mesi dalla nomina sono sottoposti ad una prova pratica di idoneita' al pilotaggio. 2. Per l'ammissione alla prova pratica di idoneita' il tirocinio deve comprendere il «Syllabus» di cui al punto 7 dell'annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e deve essere integrato da: a. un corso di Bridge Resource Management per piloti; e b. dai corsi di cui al punto 5.1, se non gia' in possesso dell'aspirante pilota, in corso di validita'. 3. All'aspirante pilota che abbia superato la prova pratica vengono rilasciate contestualmente la licenza definitiva e l'attestazione di cui all'allegato A1. 4. Licenza definitiva. La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell'annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell'ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio. 5. Addestramento dei piloti effettivi ed aggiornamento. 1. I piloti effettivi - fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale - devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento: a. sicurezza personale e responsabilita' sociali (PSSR); b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento; c. primo soccorso elementare; d. ECDIS (livello operativo non specifico); e. RADAR; f. RADAR-ARPA; e g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l'equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso. 2. Il Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con proprio provvedimento fornira' ai centri di formazione accreditati istruzioni di dettaglio sullo svolgimento dei corsi di cui sopra e per il rilascio delle attestazioni di frequenza dei corsi. 3. Le associazioni di categoria devono annualmente assicurare lo svolgimento di almeno una delle seguenti attivita' a rotazione: a. familiarizzazione di manovra in altri porti e/o su navi diverse da quelle che scalano i porti per i quali il pilota e' abilitato ad operare oppure training al simulatore presso un centro di formazione; b. seminario di maritime security: c. seminario di maritime english; d. seminario sulla stabilita' (intact and damage); e. seminario sulla manovravibilita' delle navi con particolare riguardo agli effetti evolutivi ed alla stabilita'; f. seminario sulla sicurezza della navigazione e soccorso in mare; g. seminario sulla normativa di settore e gestione delle emergenze portuali; h. seminario sui temi dell'annesso 2 alla Risoluzione IMO A.960(23). Per i seminari di cui alle precedenti lettere, con esclusione della lettera a., le associazioni di categoria possono coinvolgere, eventualmente, anche altre amministrazioni interessate a livello centrale e locale ed Universita'. 6. Mantenimento delle capacita' professionali. 1. Al fine di verificare il mantenimento delle capacita' professionali dei piloti e l'aggiornamento delle loro conoscenze, il Capo del compartimento marittimo, ogni cinque anni e sulla base della evidenza della frequenza del corso di aggiornamento di cui al precedente punto 5.1 lettera b. e dello stato di servizio del pilota: a. In caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota, procede come da punto 6.2; ovvero b. In caso di incidenti per i quali l'inchiesta formale di cui all'art. 579 cod.nav. abbia accertato la responsabilita' a carico del pilota, sottopone attraverso la commissione di cui all'art. 108 reg.cod.nav. lo stesso ad una specifica verifica allo scopo di accertare che: continui a possedere le conoscenze aggiornate sulla navigazione nei porti e nelle aree per i quali e' stata rilasciata la licenza definitiva; conosca la legislazione, i regolamenti e le altre normative internazionali, nazionali e locali in vigore concernenti le attivita' svolte dal pilota, oltre che le disposizioni relative all'area di pilotaggio ed alla professione e organizzazione dei piloti. Il mancato superamento della verifica (6.b.) per tre volte consecutive comporta l'applicazione delle previsioni di cui al reg.cod.nav. 2. Al pilota che sia stato valutato positivamente (6.a.) ovvero che superi la specifica verifica (6.b.) e che sia idoneo secondo le previsioni di cui al successivo punto 7, e' rilasciato dal Capo del compartimento un attestato valido per 5 anni, secondo il modello indicato nell'allegato A2. 7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l'aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneita' fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche. 8. Rilascio dell'attestazione di cui all'allegato A1 o A2. 1. Il Capo del compartimento rilascera': l'attestato di cui all'allegato A1 all'«aspirante pilota» dopo il superamento della prova pratica e contestualmente al rilascio della licenza definitiva; l'attestato di cui all'allegato A2 ai piloti effettivi, con esclusione di quelli che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2 del presente decreto, che abbiano frequentato il corso di Bridge Resource management per piloti ed i corsi di cui al punto 5.1. entro il 31 dicembre 2020. 9. Rapporti d'inchiesta. 1. Il Capo pilota in coordinamento con il Capo di compartimento dovra' fornire ai piloti ed agli aspiranti piloti, almeno una volta all'anno, le «lesson learned» riguardanti eventi o mancati eventi (cd. near miss) che hanno coinvolto, non solo a livello locale, le operazioni di pilotaggio. ____________ (1) Circolare prot. 8162 del 16 marzo 2017 della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne avente ad oggetto «1° forum nazionale sulla sicurezza dei porti. Verifica dell'idoneita' fisica dei piloti»