IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in particolare, l'art. 15 il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica nel quale confluiscono le risorse stanziate con il fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e con i proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, volto a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, societa' di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a: a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche o intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica; Visto il comma 7, del predetto art. 15, il quale prevede la garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale, in attuazione all'art. 15, comma 5, sono state individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento e le relative prime dotazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22 dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata ad Invitalia (di seguito: «Gestore»), sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: «amministrazioni affidanti»); Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del predetto decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: «Fondo»).