Art. 10. Dotazione organica 1. La dotazione organica del CNEL, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, e' definita nella misura di settantacinque unita'. 2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario generale e previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralita' finanziaria e sono approvate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle OO.SS. rappresentative.