Art. 10. 
 
                         Dotazione organica 
 
    1. La dotazione organica del  CNEL,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  13  gennaio  2014,  e'
definita nella misura di settantacinque unita'. 
    2. Con determinazione del Presidente, da emanarsi su proposta del
Segretario  generale  e  previa  informazione   alle   organizzazioni
sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del  piano
triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla
base  della  spesa  del  personale.  Le  variazioni  della  dotazione
organica in  base  ai  fabbisogni  programmati  devono  garantire  la
neutralita' finanziaria  e  sono  approvate  con  determinazione  del
Presidente, su proposta del Segretario generale e  sentito  l'Ufficio
di Presidenza, previa informazione delle OO.SS. rappresentative.