Art. 11. Acquisizioni gestionali specialistiche 1. Per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario generale puo' conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere di temporaneita' e previa verifica dell'impossibilta' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato. 2. Il compenso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita' e', salvo motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo di euro 18.500,00 lordi annui per gli incarichi di alta professionalita' e fino ad un massimo di euro 12.000,00 lordi annui per gli altri. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato dovra' assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).