Art. 11. 
 
               Acquisizioni gestionali specialistiche 
 
    1. Per esigenze gestionali interne cui non si  possa  far  fronte
con personale in servizio, il Segretario generale puo' conferire  con
motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio
di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in  bilancio,
specifici incarichi individuali con contratti di lavoro  autonomo  ad
esperti  di  particolare   e   comprovata   specializzazione,   anche
universitaria, aventi carattere di temporaneita'  e  previa  verifica
dell'impossibilta'  oggettiva  di   utilizzare   le   risorse   umane
disponibili all'interno del Segretariato. 
    2. Il compenso commisurato alla prestazione  e  proporzionato  al
tipo di attivita' e', salvo motivate eccezioni e in caso di  rapporti
regolati da specifiche normative anche di settore, fino ad un massimo
di  euro  18.500,00  lordi  annui   per   gli   incarichi   di   alta
professionalita' e fino ad un massimo di euro 12.000,00  lordi  annui
per gli altri. Nello svolgimento dell'attivita', l'incaricato  dovra'
assicurare  il  rispetto  delle  norme  contenute   nel   codice   di
comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013).