Art. 10. Il comitato esecutivo delibera, in conformita' al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'universita' ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi, che comportino entrate oppure spese, nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal Consiglio di amministrazione. In particolare, il comitato esecutivo: a) valuta, ai fini della presentazione in Consiglio di amministrazione, il piano strategico; b) delibera, su proposta del senato accademico, i posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico; c) nomina, su proposta del rettore, formulata sulla base delle graduatorie espresse dal dipartimento, i professori di ruolo e i ricercatori; d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; e) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico; f) approva, su proposta delle giunte di dipartimento, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento; g) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di dipartimento o le scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca; h) assegna alle unita' organizzative titolari di budget le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal budget approvato dal Consiglio di amministrazione; i) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni; j) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'universita'.