Art. 11. Il rettore e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica svolta nell'universita' e delle attivita' del personale docente e di ricerca. Dura in carica un triennio e puo' essere rinnovato per un solo mandato. Il rettore: a) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; c) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti; d) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico; e) puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'universita' rientranti nelle sue competenze e puo' proporre al Consiglio di amministrazione che ad alcuni di essi sia conferita la qualifica di prorettore; f) ha la rappresentanza scientifica della comunita' accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facolta' di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici. La nomina del rettore e' comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.