(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
    Il rettore e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica
svolta nell'universita' e delle attivita' del personale docente e  di
ricerca. Dura in carica un triennio e puo' essere  rinnovato  per  un
solo mandato. 
    Il rettore: 
      a) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti  la  materia
scientifica e didattica; 
      b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica; 
      c) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti; 
      d) elabora per la parte di sua  competenza,  congiuntamente  al
direttore generale, il piano strategico; 
      e) puo' conferire ad uno o piu' professori ordinari  l'incarico
di  seguire  particolari  aspetti  della  gestione   dell'universita'
rientranti nelle sue competenze  e  puo'  proporre  al  Consiglio  di
amministrazione che ad alcuni di essi sia conferita la  qualifica  di
prorettore; 
      f) ha la rappresentanza scientifica della comunita'  accademica
nei contesti nazionali e internazionali, con  facolta'  di  stipulare
gli accordi relativi,  salvaguardando  la  competenza  del  direttore
generale in presenza di impegni economici. 
    La nomina del rettore e' comunicata al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.